Se la tua azienda investe in gadget personalizzati, regali di fine anno o cesti natalizi per dipendenti e clienti, è importante comprendere come inquadrare correttamente queste spese dal punto di vista fiscale. In Italia, la normativa legata alla deducibilità regali aziendali, alle spese di rappresentanza deducibilità e alla detrazione regali aziendali è disciplinata principalmente dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e dal DPR 633/1972 in materia di IVA.
In questo articolo, offriremo un’analisi dettagliata per permettere a chi si occupa di marketing, comunicazione interna/esterna e uffici acquisti di gestire le spese per i regali aziendali nel rispetto della legge, massimizzando benefici e riducendo eventuali rischi sanzionatori.
I regali aziendali – che si tratti di semplici gadget (ad esempio penne, agende, chiavette USB) o di regali più onerosi (come cesti natalizi gourmet o articoli di pregio) – hanno diverse finalità:
- Promozione del brand: un oggetto personalizzato aumenta la visibilità e la riconoscibilità dell’azienda.
- Rafforzamento delle relazioni: regalare qualcosa a clienti o fornitori aiuta a consolidare i rapporti e a favorire la fidelizzazione.
- Motivazione interna: gli omaggi ai dipendenti (specie in ricorrenze come Natale o in occasione di successi o anniversari aziendali) possono aumentare il senso di appartenenza e di gratificazione, creando un clima positivo.
Tuttavia, per evitare di incorrere in errori fiscali, occorre stabilire con precisione se tali omaggi siano da qualificare come spese di rappresentanza, spese di pubblicità o liberalità ai dipendenti. Questa distinzione incide sulla deducibilità e sulla detraibilità dell’IVA.
Le principali fonti normative
La disciplina italiana di riferimento sulle spese di rappresentanza è contenuta nel TUIR, in particolare all’art. 108 comma 2, e nel relativo decreto attuativo del 19 novembre 2008, che specifica le condizioni di deducibilità di tali spese. Sul fronte dell’IVA, il DPR 633/1972 (art. 2 co. 2 n. 4 e art. 19-bis1) regola la detrazione regali aziendali distinguendo, fra l’altro, tra beni di valore non superiore a 50 euro e beni di valore superiore, nonché fra beni rientranti o meno nell’attività d’impresa. Queste disposizioni sono state più volte chiarite dall’Agenzia delle Entrate e da prassi e circolari ministeriali.
Spese di rappresentanza vs spese di pubblicità
Prima di addentrarci nei limiti di valore, è fondamentale distinguere tra:
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- Spese di rappresentanza: Sono tipicamente spese sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, effettuate a titolo gratuito. Includono, ad esempio, omaggi a clienti (come gadget o prodotti non venduti di solito dall’azienda) e regali ai dipendenti. Devono rispondere a criteri di inerenza e di ragionevolezza (ovvero devono essere coerenti con la natura e la dimensione dell’impresa) e, soprattutto, hanno limiti di deducibilità legati al valore unitario (50 euro) o a percentuali calcolate sul totale dei ricavi.
- Spese di pubblicità: Sono caratterizzate dall’esistenza di un accordo (contratto) di sponsorizzazione o da un rapporto sinallagmatico, in cui si paga per avere un servizio pubblicitario definito (es. inserzione, affissione, testimonial). Se l’omaggio rientra in un contratto di sponsorizzazione (e il bene viene ceduto a un soggetto perché lo esponga a fini pubblicitari), può essere qualificato come spesa di pubblicità. In tali casi, la deducibilità è integrale.
Se si verifica confusione sul punto, conviene analizzare la finalità dell’operazione e la presenza (o meno) di un obbligo contrattuale di pubblicizzare il marchio. In mancanza, si rientra di regola nelle spese di rappresentanza.
Regole generali di deducibilità: la soglia di 50 euro
La normativa italiana prevede una soglia di 50 euro come valore unitario al di sotto della quale le spese per i regali aziendali sono interamente deducibili (e l’IVA è detraibile) in quanto considerate “di modico valore”. Ciò significa che, per un omaggio dal costo unitario (al netto IVA) entro i 50 euro, l’impresa può dedurre il 100% del costo. Attenzione però:
- La norma fa riferimento al “valore unitario” del bene inteso come singolo omaggio. Se componiamo un cesto di prodotti diversi (bottiglia di vino, panettone, cioccolatini), il valore da considerare è quello totale del cesto, non la somma dei singoli articoli presi separatamente.
- Se l’azienda produce in proprio il bene omaggiato (bene autoprodotto), si deve considerare il valore normale sul mercato ai fini del superamento o meno di questa soglia, non solo il costo di produzione. Se tale valore di mercato è superiore a 50 euro, l’omaggio rientra tra le spese di rappresentanza con deducibilità limitata; se è pari o inferiore a 50 euro, la deduzione è integrale. Per i beni di valore superiore a 50 euro, invece, la spesa può essere dedotta entro limiti specifici, calcolati come percentuale dei ricavi d’esercizio (1,5% fino a 10 milioni di ricavi, 0,6% tra 10 e 50 milioni, 0,4% oltre 50 milioni).

Aspetti IVA: quando l’IVA è detraibile?
Anche ai fini IVA, la soglia di 50 euro diventa uno spartiacque cruciale. In generale:
- Beni di costo (o valore) unitario ≤ 50 euro: l’IVA è detraibile e l’operazione di cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, a patto che il bene non rientri nell’attività tipica d’impresa (o, in caso rientri, si segua l’apposito inquadramento con eventuale emissione di documento di trasporto/fattura).
- Beni di valore > 50 euro: la cessione gratuita, se non si è rinunciato a monte alla detrazione, è considerata operazione imponibile (quindi occorre emettere fattura), ma con possibilità di scegliere se addebitare o meno l’IVA al destinatario (c.d. “rivalsa”). Se si sceglie di non rivalersi sul cliente, l’IVA resta a carico dell’impresa.
Per di più, la documentazione deve essere gestita con attenzione: se il bene supera la soglia di 50 euro e si rientra tra le spese di rappresentanza, la cessione gratuita va fatturata. Nel caso in cui l’impresa abbia deciso di non detrarre l’IVA inizialmente all’acquisto, la successiva cessione gratuita risulta fuori campo IVA
Regali aziendali ai dipendenti
Le spese per omaggi e regali ai dipendenti godono di un regime più favorevole ai fini delle imposte sul reddito d’impresa. Infatti, tali costi sono generalmente considerati integralmente deducibili in quanto rientrano tra le spese relative al personale. Tuttavia, occorre prestare attenzione ai limiti di fringe benefit in capo ai lavoratori. Il TUIR prevede che, se il valore totale delle liberalità e dei beni o servizi offerti ai dipendenti supera la soglia di 258,23 euro annui (percipiente per percipiente), l’intero importo diventa imponibile in busta paga per il dipendente.
Esempio di cesti natalizi ai dipendenti
- Se l’azienda regala a ogni dipendente un cesto natalizio del valore di 100 euro, e non ci sono state altre liberalità durante l’anno, il costo è deducibile al 100% e il dipendente non subisce alcuna tassazione.
- Se lo stesso dipendente, durante l’anno, avesse già ricevuto buoni acquisto per 200 euro, il totale arriverebbe a 300 euro, superando la soglia di 258,23 euro. In tal caso, l’intera somma (300 euro) diverrebbe imponibile ai fini fiscali per il dipendente.
Dal punto di vista IVA, il costo dell’omaggio ai dipendenti (bene non rientrante nell’attività propria) è generalmente detraibile se non supera i 50 euro; se supera tale cifra, occorre valutarne la natura (spesa di rappresentanza vs costo del lavoro) e la relativa disciplina, ma di prassi le omaggi ai dipendenti si considerano inerenti all’attività di impresa e, di conseguenza, l’IVA può essere recuperata salvo eccezioni specifiche.
Documentazione e controlli
Uno degli aspetti spesso trascurati riguarda la documentazione delle spese:
- Fatture d’acquisto: è fondamentale che indichino chiaramente la natura dei beni acquistati. Se si tratta di confezioni multiple (cesti, gadget vari), il fornitore deve specificare, se possibile, la composizione o, in alternativa, almeno il prezzo complessivo di ciascun cesto/kit.
- Elenchi destinatari: in caso di controlli, l’Amministrazione finanziaria potrebbe chiedere evidenze su come sono stati distribuiti gli omaggi di valore unitario superiore a 50 euro e per quale finalità.
- Corrette registrazioni contabili: l’azienda deve classificare correttamente gli acquisti di beni destinati a omaggio tra le spese di rappresentanza (o, se opportuno, di pubblicità) e inserirli nel bilancio d’esercizio.
È consigliabile, soprattutto per le aziende di dimensioni medio-grandi, definire un budget di spese di rappresentanza e tracciarne l’utilizzo durante l’anno, così da evitare sforamenti che possano complicare la deducibilità (se si superano le percentuali previste rispetto ai ricavi).

Esempi pratici
Esempio 1 – Gadget personalizzato sotto i 50 euro
- Costo unitario 30 euro
- Produzione di penne, agende, chiavette con logo aziendale
- Deducibilità: 100% come spesa di rappresentanza, IVA integralmente detraibile
- Nessun obbligo di fattura di cessione gratuita (fuori campo IVA)
Esempio 2 – Regalo importante a un cliente
- Costo unitario 120 euro (bottiglia di pregio)
- L’omaggio si classifica come spesa di rappresentanza di valore superiore a 50 euro
- Deducibilità: rientra nel calcolo delle spese di rappresentanza (limite percentuale sul totale ricavi)
- Ai fini IVA, l’impresa deve emettere fattura (o documento equipollente), potendo anche scegliere se effettuare o meno la rivalsa IVA
Esempio 3 – Cesti natalizi ai dipendenti
- Costo unitario: 100 euro
- Deducibilità: integralmente deducibile per l’azienda come costo del personale, purché i fringe benefit totali pro capite non superino 258,23 euro
- Se tale limite è superato, l’intera somma diventa imponibile in capo al dipendente

Best practice per ottimizzare la deducibilità dei regali aziendali
- Pianificare: Stabilire in anticipo un budget complessivo per le spese di rappresentanza, specialmente se si prevedono omaggi di valore rilevante.
- Tenere traccia: Annotare i destinatari e il valore del regalo, così da evitare confusione su eventuali superamenti di soglia (50 euro o 258,23 euro per i dipendenti).
- Chiedere consulenza: Le norme possono subire interpretazioni e modifiche. Un confronto con il consulente fiscale è sempre raccomandabile, soprattutto per omaggi di valore elevato o situazioni particolari (regali a soggetti esteri, operazioni triangolari, ecc.).
- Coerenza con la strategia di marketing: Gli omaggi dovrebbero essere coerenti con il branding e gli obiettivi comunicativi dell’impresa, così da massimizzare il ritorno d’immagine e giustificare la spesa ai fini dell’inerenza.
Conclusioni
La gestione fiscale dei regali aziendali richiede attenzione e una conoscenza chiara delle regole sulla deducibilità regali aziendali, sulla spesa di rappresentanza deducibilità e sulla detrazione regali aziendali. Piccoli gadget di costo unitario entro i 50 euro sono spesso la soluzione più semplice, godendo di deducibilità integrale e piena detrazione IVA. Regali di valore superiore, come i cesti natalizi particolarmente ricchi o i prodotti di prestigio, possono ugualmente portare benefici in termini di immagine e fidelizzazione, ma vanno gestiti nei limiti percentuali sulle spese di rappresentanza o nei limiti di fringe benefit se rivolti ai dipendenti.
Ricordiamo che la deducibilità cesti natalizi dipendenti è molto ampia, ma va mantenuta entro la soglia di 258,23 euro a dipendente per evitare oneri fiscali a carico dei lavoratori. Nel complesso, la corretta organizzazione e registrazione di queste spese consente di sfruttarle come veri e propri strumenti di marketing e consolidamento dei rapporti, senza incorrere in irregolarità.
Se hai dubbi o desideri una consulenza specifica, confrontati con il tuo commercialista o con i professionisti fiscali di riferimento. Per ulteriori informazioni, Sercom può fornirti gadget aziendali personalizzati e soluzioni promozionali su misura.
Glossario dei principali termini fiscali
- TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi): Raccolta legislativa che disciplina in modo organico tutte le imposte dirette, incluse le regole sulle spese di rappresentanza e sui redditi d’impresa.
- Spese di rappresentanza: Spese sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, senza un rapporto di corrispettivo diretto. Hanno limiti di deducibilità e sono tipicamente gli omaggi a clienti o fornitori.
- Spese di pubblicità: Costi sostenuti per promuovere prodotti o servizi attraverso contratti di sponsorizzazione o pubblicitari. Se l’obiettivo primario è far conoscere il marchio, e l’accordo è formalizzato, queste spese sono integralmente deducibili.
- Valore unitario: Ai fini fiscali, per un omaggio composto (es. cesto natalizio), si considera il costo totale della confezione, non la somma parziale dei prodotti all’interno. Se il valore supera 50 euro, occorre applicare regole specifiche di deducibilità.
- Deducibilità: Percentuale o quota della spesa che può essere sottratta dal reddito imponibile ai fini delle imposte.
- Detraibilità (IVA): Possibilità di “scaricare” l’IVA pagata a monte sugli acquisti, sottraendola dall’IVA dovuta all’Erario. Esistono limitazioni (ad esempio, per i beni di valore superiore a 50 euro destinati a omaggio, l’IVA potrebbe non essere detraibile a certe condizioni).
- Fringe benefit: Vantaggi o liberalità a favore dei dipendenti, soggetti a specifiche soglie (come i 258,23 euro annui) oltre le quali vengono tassati come reddito da lavoro dipendente.
- Rivalsa IVA: Possibilità per il cedente di addebitare al destinatario l’importo dell’IVA sulla cessione. Nel caso di omaggi, l’impresa può scegliere di non addebitare l’IVA, sostenendo quindi il costo.
- Beni autoprodotti: Prodotti realizzati o assemblati dall’azienda stessa. In caso di cessione gratuita a terzi, si considera il “valore normale” (valore di mercato) per verificare la soglia dei 50 euro.
- Cessione fuori campo IVA: Operazione non soggetta a IVA. Alcuni omaggi sotto i 50 euro possono rientrare in questa categoria, se non è stata esercitata la detrazione sull’acquisto.
Con questa panoramica, speriamo di averti fornito le linee guida essenziali per sfruttare al meglio la deducibilità regali aziendali, garantendo ai tuoi omaggi la massima efficacia commerciale e rispettando al contempo i paletti fiscali vigenti. Buona pianificazione!